• CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

  • La Legge n. 3/2012 - modificata dal D.lgs. n. 14/2019 - disciplina le procedure volte al superamento della crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili, ovvero persone fisiche non imprenditori, imprenditori agricoli ed imprese di piccole dimensioni.

  • numerosi gli interventi di revisione e rafforzamento della materia, quali:

    • il D.lgs. n. 14 del 12.01.2019;

    • il D.lgs. n. 147/2020;

    • il D.l. n. 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dal “Decreto Ristori”: esdebitazione del sovraindebitato incapiente;

    • il D.l. n. 118/2021: composizione negoziata della crisi;

    • il D.lgs. n. 83 del 17.06.2022, di attuazione della Direttiva europea n. 1023/2019, il c.d. “Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione”: riconosce all’imprenditore, in stato di crisi o di insolvenza, la possibilità di chiedere l’omologazione di un piano diretto al soddisfacimento dei creditori, anche in deroga al principio della par condicio creditorum ed alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione.

  • a seguito di ripetuti differimenti è poi entrato in vigore il 15 luglio 2022. 

    Articoli da segnalare:

    • art. 15: individua nella presenza di debiti tributari di importo rilevante, scaduti e non versati, l’indicatore di allerta e di composizione assistita della crisi. L’agenzia delle Entrate e l’agente di riscossione vengono indicati come creditori pubblici qualificati che, in caso di mancata rappresentazione dell’indicatore di allerta normativamente previsto, perdono le loro condizioni di vantaggio;

    • art. 25: stabilisce un regime premiale nel caso in cui il debitore abbia assunto tempestivamente l’iniziativa volta a prevenire l’aggravarsi della crisi ed abbia proposto domanda di accesso ad una delle procedure di regolamentazione della crisi o dell’insolvenza non dichiarata inammissibile. Al verificarsi di determinate condizioni, l’Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateizzazione delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori;

    • art. 48, co. 5: disciplina l’omologazione degli accordi di ristrutturazione in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria;

    • art. 63: il debitore può proporre una transazione fiscale nelle trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione;

    • art. 88: crediti tributari e contributivi nel piano concordato;

    • art. 364: certificazione dei debiti tributari che gravano sul soggetto in crisi nonché il rilascio di una certificazione dei debiti tributari, utilizzabile solo ai fini delle procedure disciplinate dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, su istanza del debitore e del tribunale.

  • si tratta di una procedura richiesta dal debitore o dall’imprenditore insolvente non soggetto a fallimento.

    Non interviene sui rapporti di lavoro pendenti.

    Finalità:

    • accordo con i creditori

    • uscita dal sovraindebitamento 

    Necessaria approvazione del Tribunale.

    Procedura di liquidazione:

    • assimilabile alla liquidazione fallimentare;su impulso del debitore/ per conversione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

    • sospensione degli interessi, salvo crediti privilegiati

    • formazione di uno stato passivo

    Udienza di verifica (solo in caso di contestazioni allo stato passivo).

    Riconoscimento della prededuzione.

    Liquidazione dei beni. 

    Non applicabile nei confronti dei crediti da lavoro. 

    Situazione di crisi/insolvenza:

    • proposta di ristrutturazione

    • risanamento

    L’accordo: 

    tutela i creditori dalla revocatoria in caso di fallimento 

    Requisiti: 

    • consenso del 60% dei creditori

    • assicurare il pagamento dei crediti non aderenti

    Non è previsto l’accertamento dei crediti.

    Lavoratori:

    • parte dell’accordo —> Accordo assistito 

    • estranei all’accordo —> Possibile opposizione all’omologazione 

  • RIFORMA CARTABIA: COSA CAMBIA NEL PROCESSO PENALE

(D.lgs. n. 150/2022 - D.L. n. 161/2022)

  • Art. 131-bis c.p.

    Può essere applicata anche ai reati con pena edittale massima superiore a 5 anni di reclusione.

    I co. si esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni. Rilevano: condotta susseguente al reato, offesa di particolare tenuità e comportamento non abituale.

    II co. l’offesa può considerarsi di lieve tenuità quando si procede per i delitti, consumati o tentati:

    • art. 558-bis c.p.

    • art. 582 c.p.

    • ipotesi aggravate di cui agli artt. 576, I co., nn. 2, 5, 5.1; 577, I co., n. 1, II co.; 583-bis; 593ter; 600-bis; 609-bis; 609-quater; 609-quinquies; 609-undecies;612-bs;612-ter c.p.; art. 19 L. n. 194/1978

    • artt. 314, I co.; 317; 317-319; 319-bis; 319-ter;319-quater, I co.; 320-322, 322-bis; 391-bis; 423; 423-bis; 600-ter, I co.; 628, III co.; 629; 644; 648-bis; 648-quater c.p..; art. 73 DPR n. 309/1990, salvo che per i delitti di lieve entità del reato di cui al medesimo articolo; artt. 184 e 185 D.lgs. n. 58/1998.

  • Gli artt. 2 e 3 D.lgs. n. 150/2022 ampliano l’operatività dei reati procedibili a querela, a meno che non concorrano circostanze aggravanti, per i seguenti reati:

    • art. 582 c.p.

    • art. 590-bis c.p. Quanto alle lesioni personali l’art. 4 del D.lgs. n. 274/2000 ha ampliato le competenze ed i poteri del Gdp (pena pecuniaria, permanenza domiciliare, lavoro di pubblica utilità)

    • art. 605 c.p.

    • art. 610 c.p.

    • art. 612 c.p.

    • art. 614 c.p.

    • art. 624 c.p.

    • art. 634 c.p.

    • art. 635 c.p.

    • art. 640 c.p.

    • art. 640-ter c.p.

    • art. 649-bis c.p.

    • art. 659 c.p.

    • art. 660 c.p.

    Ulteriori modifiche:

    • art. 623-ter c.p.: si è eliminato l’inciso “se la minaccia è grave”

    • art. 649-bis c.p.: al I co. si è tolto l’inciso “se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità”

      Disciplina transitoria: l’art. 85 c.p. prevede la possibilità di proporre querela da parte della persona offesa dei reati che non sono più procedibili d’ufficio, nel caso non si sia ancora incardinato un procedimento penale; il termine trimestrale per proporre querela decorre dal 31.12.22. Invece, se il procedimento è già stato incardinato, la persona offesa deve essere informata dal proprio difensore della facoltà di esercitare querela, con decorrenza trimestrale dalla data in cui la stessa è stata informata.

  • Art. 85 D.lgs. n. 150/2022 —> reati perseguibili a querela:

    • prima del 31.12.22: se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del reato, il termine per la presentazione della querela decorre da quella data

    • dopo il 31.12.22: se è già stata esercitata l’azione penale, il giudice informa la persona offesa della possibilità di sporgere querela ed il termine decorre dal giorno in cui la persona è stata informata

    Art. 86 D.lgs. n. 150/2022 —> querela prima del 31.12.2022

    • se il querelante è in possesso del difensore: le notificazioni al querelante avvengono presso il domicilio del difensore

    • se il querelante non ha difensore: le notificazioni avvengono presso il domicilio dichiarato o eletto. Se il domicilio non è stato dichiarato o eletto avvengono presso l’abitazione o nel luogo di lavoro o nei luoghi dove ha temporanea dimora o recapito oppure al portiere. Se la notificazione non è possibile nei casi suddetti, deve essere fatta alla casa comunale dove il querelante ha l’abitazione

    Riforme

    Art. 78 c.p.p.

    I co.: la dichiarazione di costituzione di parte vivile deve essere depositata nella cancelleria del giudice competente e deve contenere:

    • generalità persona fisica/giuridica (+ quelle del rappresentante legale)

    • generalità imputato

    • nome e cognome difensore

    • novità: esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili

    • sottoscrizione del difensore

    I-bis co.: il difensore con procura speciale e con procura per la costituzione di parte civile, se la parte non è contraria, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione.

    Art. 79 c.p.p.

    cambiano i termini per costituirsi

    • se il rito prevede l’udienza preliminare: il termine per costituirsi è quello degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in udienza preliminare e non anche in dibattimento

    • se il rito non prevede l’udienza preliminare il termine per costituirsi è quello degli accertamenti della costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p. o 554 bis, c. 2 c.p.p. (udienza predibattimentale di nuova applicazione)

    NB. i termini sono posti a pena di decadenza e se la costituzione avviene ex art. 484 dopo la scadenza del termine di cui all’art. 468, c. 1 c.p. (per esame testimoni, periti o consulenti tecnici, la richiesta va fatta almeno 7 gg prima del dibattimento) la parte non può presentare lista testi.

  • A decorrere dal 31.12.22 la regola sarà la forma digitale degli atti penali, mentre gli atti prodotti e depositati in formato analogico devono essere convertiti in copia informatica.

    Articoli riformati:

    art. 110 c.p.p.: individua come regola la forma digitale dell’atto penale. Libertà di forma: ogni soluzione digitale è accettata purché rispetti i requisiti di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, interoperatività e, ove previsto dalla legge, segretezza.

    • III co.: deroga alla forma digitale nel caso in cui specifiche esigenze o caratteristiche proprie dell’atto non consentano la formazione dell’atto nativo digitale (es. memoria redatta dall’imputato in stato di detenzione o impedimenti tecnici che non hanno le caratteristiche dell’art. 175 c.p.p.)

    • IV co: gli atti redatti in forma di documento analogico devono essere convertiti senza ritardo (termine ordinatorio non soggetto a nullità), in copia informatica, dall’ufficio che li ha formati o ricevuti.

    Articoli introdotti:

    art. 111-bis c.p.p.

    • I co.: obbligatorietà ed esclusività del deposito telematico di atti e documenti

    III, IV co.: deroga alla regola generale.

    • III co.: “Non si applica per gli atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica” (es. scrittura privata, testamento olografo).

    • IV co.: le parti possono depositare in forma analogica gli atti che compiono personalmente. Per “parti” si intendono esclusivamente i soggetti privati e non i loro difensori.

    Art. 111 ter c.p.p.

    • I co.: i fascicoli informatici del procedimento penale devono essere formati, conservati, aggiornati e trasmessi in modalità digitale, tale da assicurare l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperatività e un’efficace e agevole consultazione —> maggiore effettività del diritto di difendersi

    • II co.: anche la trasmissione di singoli atti/documenti, disgiunti dal fascicolo processuale, deve avvenire in forma digitale

    • III co.: gli atti in forma analogica devono essere convertiti in copia informatica al fine del loro inserimento nel fascicolo informatico nonché per garantirne la clausola di salvezza. Nel fascicolo informatico deve essere poi inserito un elenco dettagliato di tutti gli atti e documenti che, per qualsiasi ragione, siano acquisiti in forma di documento analogico e non siano stati convertiti in copia informatica

    • IV co.: le copie informatiche degli atti e dei documenti processuali redatti in formato analogico, presenti nel fascicolo informatico, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all’originale.

    Art. 172 c.p.p.

    • VI-bis co.: il termine per il deposito di atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le 24 ore dell’ultimo giorno utile

    • VI-ter co.: il termine per provvedere sulla domanda depositata telematicamente fuori dall’orario d’ufficio decorre dalla prima apertura successiva dell’ufficio competente.

    Art. 175 bis c.p.p.

    • malfunzionamento c.d. “certificato”: ipotesi di malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministero della Giustizia

    • malfunzionamento “non certificato”: può verificarsi in relazione ad uno specifico ufficio giudiziario e/o in ambito locale, che viene accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio. In tali casi è consentito il deposito in formato analogico.

    Disciplina transitoria: entro il 31.12.2023 il Ministro della Giustizia deve adottare un decreto con cui stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, nonché un altro decreto in cui preveda i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

    Sino al XV giorno successivo alla pubblicazione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le preesistenti disposizioni, mentre quelle di nuova introduzione (artt. 111, co. 2-bis, 2-ter, 2-quater; 111-bis; 111-ter; 122, co. 2 bis; 172, cc. 6-bis, 6-ter; 175-bis; 386, co. 1-ter; 483, co. 1-bis; 582, co. 1-bis c.p.p) si applicano a partire dal XV giorno successivo alla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra.

  • L’art. 148 c.p.p. riassume tutte le novità introdotte.

    Regola generale: notifica degli atti del procedimento penale con modalità telematica.

    • I co.: salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematica, in modo da assicurare l’identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso e la certezza dell’avvenuta trasmissione o ricezione.

    • IV co.: se per espressa previsione di legge o nel caso in cui il destinatario non abbia domicilio digitale o per impedimenti tecnici non è possibile procedere con modalità telematica e nemmeno con le altre modalità di notifica a mani o a mezzo posta, la notificazione disposta dall’Autorità giudiziaria è eseguita dagli organi con le forme stabilite dai commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

    NB. L’elezione del domicilio vale solo per gli atti introduttivi e non anche per quelli successivi.

    IMPUTATO DETENUTO

    Art. 156 c.p.p.

    I co.: le notificazioni al detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona

    III co.: le notificazioni al detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite ai sensi dell’art. 157 c.p.p. con esclusione delle modalità di cui all’art. 148, I co. c.p.p.

    IMPUTATO NON DETENUTO (CHE NON HA ELETTO DOMICILIO)

    Art. 157 c.p.p.

    • I co.: consegna copia dell’atto in forma di documento analogico alla persona presso l’abitazione o il luogo di lavoro

    • VI co.: la consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell’atto.

    Art. 157- ter c.p.p.

    La notifica dell’atto introduttivo del giudizio nei casi in cui l’imputato non abbia domicilio digitale e non abbia già ricevuto gli avvertimenti dalla PG, in sede di identificazione del fatto, che le notifiche successive alla prima saranno eseguite al difensore e che egli ha l’onere di comunicare a quest’ultimo recapito telefonico o e-mail ove possa essere contattato, va eseguita preferibilmente con consegna di copia alla persona.

    Se non è possibile consegnare personalmente l’atto al destinatario, la notifica è eseguita nella casa di abitazione (a una persona convivente anche temporaneamente/addetta alla casa/al portiere o a chi ne fa le veci) o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa (se non è possibile consegnarla personalmente può essere eseguita al datore di lavoro/a persona addetta al servizio/a persona addetta alla ricezione degli atti/ al portiere o a chi ne fa le veci).

    Prevale in ogni caso il domicilio dichiarato/eletto.

    NB. non è possibile eseguire la notifica al domicilio digitale nei confronti dell’imputato che non abbia dichiarato/eletto domicilio.

    IMPUTATO NON DETENUTO CHE HA ELETTO DOMICILIO

    Art. 161 c.p.p.

    L’indagato mantiene la facoltà di dichiarare/eleggere domicilio ai fini della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, anche indicando, a tali fini, indirizzo pec.

    Può inoltre dichiarare/eleggere domicilio presso il proprio difensore il quale può rifiutarsi e deve comunicare e giustificare tempestivamente il rifiuto all’imputato.

    In caso di rifiuto di dichiarare/eleggere domicilio o di domicilio inidoneo o inesistente la notifica va eseguita mediante consegna al difensore (art. 161, IV co. c.p.p.).

    NOTIFICA D’URGENZA DEGLI ATTI INTRODUTTIVI

    Art. 157- ter c.p.p.

    L’Autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all’imputato dell’atto introduttivo sia eseguita dalla polizia giudiziaria in tre casi:

    • per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’art. 344- bis c.p.p.

    • è in corso di applicazione una misura cautelare

    • in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze.

    Art. 157- bis c.p.p. (notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima, articolo nuovo)

    Art. 157 c.p.p. (prima notificazione all’imputato non detenuto)

    La regola generale è che tutte le notifiche successive alla prima all’imputato non detenuto siano eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia o d’ufficio (art. 164 c.p.p.: la dichiarazione/elezione di domicilio vale solo per la notifica dell’atto introduttivo).

    In base alla nuova disciplina

    • se si tratta di difensore di fiducia le notifiche degli atti successivi al primo sono sempre eseguite mediante consegna di copia a quest’ultimo

    • se si tratta di difensore d’ufficio e l’atto introduttivo non è stato ricevuto dall’imputato personalmente o da persona convivente o dal portiere e l’imputato non ha ricevuto gli avvertimenti ex art. 161, c. 1 c.p.p., le notifiche successive alla prima non possono essere eseguite con consegna al difensore ma andranno effettuate ai sensi dell’art. 157 c.p.p.

    • se l’imputato è detenuto, le notifiche successive alla prima andranno sempre effettuate con consegna nel luogo di detenzione.

    —> La nuova disciplina si coordina con l’art. 161, I co. c.p.p. e l’art. 157, VIII-ter co. c.p.p., i quali prevedono che la PG in sede di prima identificazione o l’AG (nel caso in cui non sia avvenuta identificazione) avvertano il destinatario che le notifiche successive alla prima saranno effettuate mediante consegna di copia al difensore di fiducia/ufficio e dell’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o e-mail ove il difensore possa contattarlo.

    Art. 63 bis c.p.p.

    La cancelleria o la segreteria, in tutti i casi in cui la notifica alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato attesti l’avvenuta consegna dell’atto a persona fisica diversa dal destinatario, dà avviso di cortesia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto tramite comunicazione al recapito telefonico/email dallo stesso indicato ai sensi dell'art. 349, III co. c.p.p.

    Vige in capo al querelante, in sede di querela o in altro momento con deposito telematico, l'obbligo di dichiarare/eleggere domicilio o il mutamento dello stesso.

    Art. 99 bis D.lgs. 150/2022 (introdotto dal D.L. 162/2022 ed entrato in vigore il 30.12.2022)

    La disciplina transitoria in materia di notificazioni entrerà in vigore il 30.12.2022, eccetto la disciplina dell’art. 87 d.lgs. 150/2022.

    Art. 87 d.lgs. 150/2022 (disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, nuovo articolo)

    La notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale entrerà in vigore dopo l’adozione del decreto del Ministro della Giustizia, contenente le regole tecniche, che dovrà essere adottato entro il 31.12.23. La nuova disciplina sarà applicabile solo alle notifiche effettuate dopo l’entrata in vigore della riforma (tempus regis actum).

  • Art. 293 c.p.p.

    • i-bis co: impone al PU o all’agente di PG che provvede ad eseguire il provvedimento l’obbligo di informare l’indagato/imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (disposizione precettiva a partire dal 30.12.22).

    Art. 294 c.p.p.

    La riforma incide sull’interrogatorio di garanzia.

    • IV co.: possibilità di autorizzare la partecipazione a distanza dell’indagato e del difensore se ne fanno richiesta

    • V co.: si limita il c.d. interrogatorio “per rogatoria”, si privilegia l’interrogatorio diretto da parte del giudice che ha disposto la misura (per gli atti da assumere in una circoscrizione di Tribunale diversa rispetto a quella cui appartiene il giudice della misura), che può anche essere svolto tramite la partecipazione a distanza. Solo nei casi in cui il giudice ritenga di non provvedere autonomamente, salvo non sia possibile il collegamento a distanza, sarà possibile chiedere la rogatoria. La disposizione è immediatamente precettiva dal 30.12.22.

    • VI-bis co.: la documentazione dell’interrogatorio deve avvenire con mezzi di riproduzione audiovisiva/fonografica. Norma da applicarsi a tutti gli interrogatori, anche quelli relativi a misure diverse da quella carceraria

    Art. 133-ter, III co. c.p.p

    nel caso in cui l’interrogatorio sia svolto a distanza l’atto o l’udienza devono essere registrati.

    Art. 295, II c. c.p.p.

    se le ricerche effettuate “non sono esaurienti” si deve disporre che proseguano, in caso contrario è possibile dichiarare, secondo le modalità dell’art. 296 c.p.p., la latitanza.

    Art. 296 c. 2 c.p.p.

    risulta necessario dimostrare che l’indagato abbia effettiva conoscenza della misura cautelare. E’ previsto inoltre, l’obbligo di comunicare, al momento del rintraccio del latitante, la data dell’udienza se il processo è in corso. La disposizione è immediatamente esecutiva a partire dal 30.12.22.

    Art. 300 c.p.p.

    per l’effetto della pronuncia di determinate sentenze la riforma introduce, accanto a quelle tradizionali, una nuova causa di estinzione, collegandola alla concessione (con sentenza di condanna/di applicazione pena o non esecutive) della sanzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, della pena pecuniaria sostitutiva, ovvero della detenzione domiciliare sostitutiva, riconosciute le quali non può essere mantenuta la custodia cautelare. La disposizione è limitata a questa misura cautelare, lasciando intendere che le altre misure meno gravose risultano comunque compatibili con la sanzione sostitutiva.

    Il giudice, qualora ne ricorrano i requisiti, può sostituire il carcere con misura meno grave (anche arresti domiciliari).

    La riforma prevede, altresì, che qualora venga pronunciata sentenza irrevocabile nei confronti dell’irreperibile, le misure custodiali (arresti domiciliari e custodia cautelare) perdono efficacia.

    Art. 304, I co, lett. c ter c.p.p.

    la riforma introduce una nuova causa di sospensione del termine di fase, collegata alle sanzioni sostitutive ed al meccanismo per la loro applicazione. Il termine di fase è sospeso automaticamente dalla lettura del dispositivo della sentenza fino all’udienza camerale fissata per la decisione della sostituzione della pena, quando ciò non sia immediatamente possibile. Il termine non può mai essere superiore a 60 giorni, con la conseguenza che se l’udienza è fissata ad una distanza temporale maggiore, i giorni restanti dal sessantunesimo in avanti prevederanno la ripresa del decorso del termine di fase della misura cautelare in essere. La disposizione è immediatamente precettiva dal 30.12.22.

    Art. 320 c.p.p.

    La riforma elimina la possibilità di ottenere il provvedimento cautelare reale in esame per la garanzia a favore dello Stato del pagamento della pena pecuniaria —> viene meno il riferimento nel c.p.p. al passaggio in giudicato delle sentenze che dispongono il pagamento di sanzione pecuniaria nonché il riferimento alle pene pecuniarie dall’elenco dei crediti che possono essere soddisfatti con il ricavato della vendita dei beni sottoposti a sequestro.

    Art. 317 c.p.p.

    In caso di devoluzione della decisione su questioni civili al giudice civile per improcedibilità dell’azione dovuta al superamento dei termini previsti per l’appello, il sequestro conservativo permane efficace fino all’intervenuto giudicato della sentenza civile.

    Art. 420- quater, VI co. c.p.p.

    I sequestri probatori, conservativi e preventivi, se emessi nei procedimenti contro irreperibili, perdono efficacia con l’irrevocabilità della sentenza ex art. 420 quater c.p.p. La disposizione è immediatamente precettiva a partire dal 30.12.22.

  • Accelerazione tempi di indagine

    • valutazione del PM al momento dell’iscrizione della notizia di reato

    • introduzione procedimento incidentale di sindacato sulla tempestività dell’iscrizione

    • la discovery forzosa quale strumento volto a dissuadere ingiustificati temporeggiamenti decisori del PM nonché per favorire l’individuazione e la chiusura dei procedimenti suscettivi d’esser definiti grazie a possibili apporti conoscitivi ad opera delle “parti” del procedimento.

    Art. 335 c.p.p.

    Il PM ha l’onere di iscrivere la notizia di reato che contenga la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile e riconducibile a una fattispecie incriminatrice.

    Se il PM non provvede tempestivamente all’iscrizione, può indicare la data anteriore a partire dalla quale l’iscrizione stessa deve intendersi effettuata.

    Art. 335-ter c.p.p.

    si esonera il GIP, al momento in cui debba compiere un atto del procedimento, di ordinare al PM con decreto motivato di iscrivere il nome del soggetto al quale ritiene debba essere attribuito il reato per il quale si procede.

    Art. 335- quater c.p.p.

    l’indagato può chiedere al giudice che procede, o nel corso delle indagini al GIP, di accertare la tempestività dell’iscrizione che lo riguarda. Tale richiesta può essere presentata:

    • in udienza preliminare o dibattimentale, depositandola in cancelleria (la richiesta viene trattata e decisa in udienza)

    • nel corso delle indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento del PM e dell’indagato (la retrodatazione deve essere rilevante per la decisione e viene trattata e decisa nelle forme del procedimento in corso)

    • mediante deposito nella cancelleria del giudice del procede, con la prova della notifica al PM, il quale ha 7 gg per presentare memorie (il giudice può decidere allo stato degli atti o fissare udienza ex art. 127 c.p.p., procedimento in camera di consiglio)

    Il giudice, quando il ritardo è inequivocabile e ingiustificato, dispone la retrodatazione indicando la data a partire dalla quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome dell’indagato.

    La richiesta è inammissibile quando:

    • non indica le ragioni che la sorreggono

    • non indica gli atti del procedimento dai quali si desume il ritardo

    • non è presentata entro 20 gg da quando l’indagato ha avuto la facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione

    In caso di accoglimento della richiesta, PM e parte civile o il richiedente in caso di suo rigetto, possono chiedere di riesaminare la questione:

    • prima della conclusione dell’udienza preliminare

    • entro il termine ex art. 491, I co. c.p.p. nel dibattimento (dopo accertamento costituzione delle parti)

    • nel dibattimento preceduto da udienza preliminare la richiesta può essere ripresentata solo se già presentata in udienza preliminare

    ATTIVITA’ A INIZIATIVA DELLA P.G.

    Art. 349 c.p.p.

    L’indagato deve:

    • dichiarare/eleggere domicilio

    • fornire recapito della casa di abitazione

    • recapito luogo di lavoro

    • recapito del luogo dove ha temporanea dimora o domicilio

    • recapiti telefonici o di posta elettronica

    Art. 350 c.p.p

    la P.G. ha la facoltà di richiedere al PM, previo consenso dell’indagato e del difensore, di assumere le sommarie informazioni con sistemi di collegamento a distanza.

    Art. 351 c.p.p.

    il dichiarante può chiedere che le sue dichiarazioni siano documentate mediante registrazione audio.

    Art. 352 c.p.p.

    L’indagato o il soggetto sottoposto a perquisizione possono, entro 10 giorni dalla conoscenza del decreto di convalida emesso dal PM, proporre opposizione. Il giudice prevede ex art. 127 c.p.p.

    Art. 357 c.p.p.

    La P.G. che assume sommarie informazioni nei casi di indagini per delitti di cui all’art. 407, II co., lett. a) o quando il dichiarante ne faccia richiesta deve audioregistrare la deposizione, salvo che la strumentazione non sia disponibile.

    Le dichiarazioni devono essere audioregistrate anche quando siano rese da minorenni, infermi di mente o soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità (pena l’inutilizzabilità).

    La trascrizione delle registrazioni è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla P.G.

    Previsione simile per le dichiarazioni e gli interrogatori resi al PM (artt. 362, 370 c.p.p) e per le dichiarazioni assunte dal difensore (art. 391-ter c.p.p.).

    ATTIVITA’ DEL PM

    Art. 360 c.p.p.

    L’indagato, la persona offesa, i difensori e i consulenti tecnici che lo richiedono possono essere autorizzati dal PM a partecipare al conferimento degli incarichi/ agli accertamenti.

    Ai sensi del 362, I-quater co. c.p.p, il PM deve avvisare la persona chiamata a rendere sommarie informazioni che ha diritto a chiedere l’audioregistrazione della sua deposizione (fatta salva l’indisponibilità).

    Art. 369 c.p.p.

    Abrogato l’art. 151 c.p.p., l’informazione di garanzia deve essere notificata nelle forme previste dai nuovi artt. 148 e 149 c.p.p.. Nell’informazione di garanzia deve essere contenuto l’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    Ai sensi dell’art. 370 c.p.p. l’interrogatorio davanti al P.M. o delegato alla P.G. può svolgersi a distanza se il difensore e l’indagato lo consentono (art. 133- ter c.p.p.).

    Art. 373 c.p.p.

    La documentazione degli atti di:

    • interrogatorio dell’indagato

    • interrogatorio dell’imputato in procedimento connesso

    deve essere effettuata anche con videoregistrazione/audioregistrazione (a seconda della disponibilità degli strumenti).

    La documentazione delle informazioni assunte dal P.M. (art. 362 c.p.p.) nei casi di:

    • indagini per delitti di cui all’art. 407, II co., lett. a) c.p.p.

    • richiesta del dichiarante

    deve essere effettuata anche con audioregistrazione.

    Nel caso di dichiarazioni rese da:

    • minorenne

    • infermo di mente

    • soggetto in condizioni di particolare vulnerabilità

    le dichiarazioni devono essere audio/videoregistrate, salvo indisponibilità degli apparecchi.

    La trascrizione delle registrazioni è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla P.G. che assiste il P.M.

    ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO Art. 386 c.p.p.

    la comunicazione consegnata all’arrestato o al fermato contiene l’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    Il giudice può autorizzare la partecipazione a distanza di arrestato o fermato e del difensore all’udienza di convalida, se gli interessati ne fanno richiesta ex art. 391, I co. c.p.p.

    Art. 391- ter c.p.p.

    anche le dichiarazioni rese al difensore nell’ambito delle indagini difensive devono essere audioregistrate, salva l’indisponibilità degli strumenti idonei.

    Nel caso di dichiarazioni rese da:

    • minorenne

    • infermo di mente

    • soggetto in condizioni di particolare vulnerabilità

    le dichiarazioni devono essere audio/videoregistrate salvo indisponibilità strumentazione e vi sia l’urgenza di assumere comunque la deposizione. Si sanziona con l’inutilizzabilità dell’atto nel caso di minori, infermi di mente o soggetti vulnerabili. La trascrizione delle registrazioni è disposta solo se assolutamente indispensabile.

    Incidente probatorio: a norma dell’art. 401 c.p.p le prove devono essere assunte e documentate con le forme stabilite per il dibattimento.

    Art. 405 c.p.p.

    Salve le proroghe e le nuove previsioni dell’art. 415 bis c.p.p., il PM conclude le indagini entro il termine di 1 anno dall’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato. Il termine è di 6 mesi per le contravvenzioni e di un anno e 6 mesi per i delitti all’art. 407, II co., lett. a) c.p.p.

    Art. 406 c.p.p.

    la proroga può essere richiesta al GIP quando le indagini sono complesse (non più per giusta causa). E’ possibile una sola proroga per un tempo non superiore a 6 mesi.

    Gli atti di indagine assunti dopo la scadenza dei termini non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall’art. 415- bis c.p.p.

    Art. 407 bis c.p.p.

    il PM che non chiede l’archiviazione esercita l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di richiesta di patteggiamento, giudizio direttissimo, giudizio immediato, decreto penale e messa alla prova. L’azione penale deve essere esercitata entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui all’art. 405 c.p.p. oppure, se è stato notificato l’avviso ex art. 415- bis c.p.p., entro 3 mesi dalla scadenza dei termini di cui all’art. 415- bis, III e IV co. c.p.p. Il termine è di 9 mesi nei casi dei delitti previsti dall’art. 407, II co. c.p.p.

    Art. 408 c.p.p.

    il presupposto che giustifica la richiesta di archiviazione diventa “quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”.

    L’avviso della richiesta è notificato alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta ma non nei casi di rimessione di querela.

    Art. 409 c.p.p.

    quando il GIP non è d’accordo sulla richiesta di archiviazione nel provvedimento che fissa l’udienza camerale deve essere contenuto l’avviso della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa.

    Art. 412 c.p.p.

    il procuratore generale presso la Corte d’Appello può disporre l’avocazione delle indagini

    • se il PM non ha disposto la notifica dell’avviso ex 415- bis c.p.p. o non ha esercitato l’azione penale o non ha richiesto l’archiviazione dei nuovi termini previsti

    • nel caso di fissazione udienza camerale per richiesta di archiviazione non accolta

    • nel caso di richiesta dell’indagato o della persona offesa al GIP di ordinare al PM di assumere le determinazioni sull’azione penale

    Art. 414 c.p.p.

    il Gip respinge la richiesta di riapertura delle indagini quando non è ragionevolmente prevedibile che saranno individuate nuove fonti di prova idonee a portare all’esercizio dell’azione penale —> non si consente al PM di indagare in attesa del provvedimento di autorizzazione alla riapertura, gli atti compiuti in assenza del provvedimento sono inutilizzabili.

    Art. 415- bis c.p.p.

    anche l’avviso ex art. 415- bis c.p.p. deve contenere l’informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    Il PM, prima della scadenza delle indagini, può chiedere al PG presso la Corte d’Appello di differire la notifica dell’avvio di conclusione delle indagini:

    • quando aveva chiesto una misura custodiale e il giudice non vi ha ancora provveduto o, pur avendo provveduto, la misura non è stata ancora eseguita (no per la latitanza)

    • in grave ipotesi di pericolo di vita, di sicurezza dello stato, di pregiudizio alle indagini tassativamente indicate

    Il PG può:

    • accogliere la richiesta e differire il termine per un periodo non superiore a 6 mesi (un anno per i delitti di cui all’art. 407, II co., lett. a) c.p.p.)

    • non accoglierla e ordinare al PM di notificare l’avviso di conclusione entro 20 giorni

    Scaduti i termini di cui all’art. 407-bis, II co. c.p.p. se il PM rimane inerte l’indagato e la persona offesa possono chiedere al GIP di ordinare al PM di assumere le determinazioni sull’azione penale. Il GIP ha 20 gg per provvedere con decreto motivato; se accoglie ordina al PM di assumere le due determinazioni entro 20 gg. Il PM trasmetterà al GIP e al PG copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine.

    Art. 415- ter c.p.p.

    Scaduto il termine di cui all’art. 407-bis, II co. c.p.p., il PM deve effettuare la discovery depositando in segreteria gli atti di indagine compiuti e notificando l’avviso di deposito. Se alla scadenza di tale termine il PG non riceve l’avviso di deposito e se non dispone l’avocazione, ordina con decreto al PM di notificarlo entro 20 giorni a indagato e persona offesa. Se decorso un mese dalla notifica dell’avviso di discovery/ dalla notifica al PM del decreto del PG non sono state assunte le determinazioni sull’azione penale, indagato + persona offesa possono chiedere al GIP di ordinare al PM di assumere le determinazioni.

    Il PM può presentare al PG richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di discovery nel caso del 415- bis, V co. c.p.p.quando:

    • aveva chiesto una misura custodiale e il giudice non vi ha ancora provveduto o, pur avendo provveduto, la misura non è stata ancora eseguita (no in caso di latitanza)

    • gravi ipotesi di pericolo per la vita, di sicurezza dello Stato, di pregiudizio alle indagini tassativamente indicate

    Il PG può:

    • accogliere la richiesta e differire il termine per un periodo non superiore a 6 mesi (un anno per i delitti di cui all’art. 407, II co., lett. a) c.p.p.);

    • non accogliere la richiesta e ordinare al PM di notificare l’avviso di discovery entro 20 gg

    Tale richiesta non può essere presentata se il PM aveva già chiesto il differimento dell'avviso di conclusione delle indagini.

  • Art. 459 c.p.p.

    • raccordare la disciplina dei casi di procedimento per decreto (reati perseguibili d’ufficio e a querela, quando si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva) ad altre normative connessi, quali quelle in materia di durata delle indagini preliminari

    • possibilità di sostituire la pena detentiva con il LPU

    • assicurare il pagamento della pena pecuniaria inflitta subordinando la declaratoria di estinzione del reato anche all’avvenuto pagamento di detta pena

    • disincentivare la proposizione di opposizioni mediante la previsione della possibilità per il condannato di pagare, entro 15 gg dalla notifica del decreto, una somma corrispondente alla pena pecuniaria inflitta ridotta di 1/5 con rinuncia all’opposizione (nel caso in cui il giudice respinga la richiesta emetterà decreto di giudizio immediato).

    La pena pecuniaria può andare da un minimo di 5 euro a un max di 2500 euro (valore giornaliero).

    Il PM può formulare richiesta di applicazione di decreto penale di condanna entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato.

    Art. 460 c.p.p.

    • I co., lett. d) h) ter: il decreto penale di condanna deve contenere il dispositivo, con l’indicazione specifica della riduzione d 1/5 della pena pecuniaria, nel caso previsto di rinuncia all’opposizione

    • I co. lett. h) bis: il decreto penale di condanna deve contenere l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

    • V co: nel termine di 15 gg dalla notifica del decreto, il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di 1/5, con rinuncia all’opposizione. L’estinzione del reato è subordinata alla mancata commissione, da parte del condannato, nel termine di 5 anni, in caso di delitto, e di 2 anni, in caso di contravvenzione, di un delitto, ovvero di una contravvenzione della stessa indole, ma anche all’effettivo pagamento della pena pecuniaria.

    Art. 461 c.p.p. , art. 462 c.p.p.

    il legislatore ha previsto che la presentazione dell’atto di opposizione da parte dell’imputato/del difensore nominato debba avvenire nelle forme previste dall’art. 582 c.p.p. nella cancelleria del GIP che ha emesso il decreto o nella cancelleria del tribunale o del GdP del luogo in cui si trova l’opponente e, prevedendo che l’imputato e la persona civilmente obbligati per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione sia a norma dell’art. 175 c.p.p. che dell’art. 175 bis- c.p.p. (nel caso di malfunzionamento dei sistemi informatici articolo nuovo).

  • Possibilità di accedere alla messa alla prova anche per ulteriori specifici reati diversi da quelli contenuti all’art. 550, II co. c.p.p., puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 6 anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori da parte dell’autore compatibili con l’istituto e prevedendo che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal PM.

    Proposta di MAP formulata dal PM:

    • istanza formulata in udienza (art. 464-bis, I co. c.p.p.): l’imputato può chiedere termine non superiore a 20 giorni per presentare richiesta di messa alla prova. I termini di presentazione sono invariati per udienza preliminare, giudizio direttissimo, giudizio immediato, procedimento per decreto penale di condanna. Nella citazione diretta il termine decadenziale è fissato alla conclusione dell’udienza predibattimentale. Sono previste diverse modalità di formalizzare la volontà dell’imputato (dichiarazioni ricevute dal notaio/persona autorizzata/dal difensore). E’ prevista la possibilità di ricorrere alla giustizia riparativa;

    • istanza formulata nel corso delle indagini preliminari (art. 464- ter, I co. c.p.p.): la proposta è contenuta nell’avviso ex art. 415- bis c.p.p. indicando la durata ed i contenuti essenziali del programma (il PM può avvalersi di UEPE per determinare la proposta). L’indagato può aderire nel termine di 20 giorni —> gli atti vengono trasmessi al GIP con la formulazione dell’imputazione, il quale provvede richiedendo l’elaborazione del progetto (sempre che la proposta sia ammissibile e conforme ai requisiti procedurali e non si debba pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p.).

    Il PM dà avviso alla p.o.

    Si tratta di una procedura dalla struttura cartolare (la p.o. può depositare memorie una volta ricevuto l’avviso), ferma restando la possibilità per il giudice di fissare udienza camerale (anche nel caso in cui si richieda di verificare la volontarietà dell’imputato).

    Il giudice provvede con ordinanza, eventualmente in seguito all’udienza.

    NB. la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di I grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del D.lgs. 150/2022.

    Se sono già decorsi i termini di cui all’art. 464- bis, II co. c.p.p. (fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’art. 554- bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’art. 458, I co. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione), l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva al 30.12.2022. Quando nei 45 giorni successivi al 30.12.2022 non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.

    Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi recenti, non si applica l’art. 75, III co. c.p.p.

  • Art. 416 c.p.p.

    è stato abrogato il comma II bis laddove si prevedeva che, in caso di procedimento per reati di cui all’art. 589, II co. c.p. e all’art. 589- bis c.p. la richiesta di rinvio a giudizio del PM doveva essere depositata entro il termine di 30 gg dalla chiusura delle indagini.

    Art. 419 c.p.p.

    viene implementato il novero degli avvisi da dare all’imputato in ordine alla possibilità di celebrazione del processo in sua assenza, mediante l’indicazione anche dell’art. 420- sexies c.p.p, che ha introdotto la revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. Si prevede anche l’info all’imputato e alla p.o. della facoltà di accedere alla giustizia riparativa.

    Art. 420 c.p.p.

    • II-bis co.: in caso di regolarità della notificazione ed in assenza di impedimento a comparire dell’imputato o del difensore, si procede anche in assenza dell’imputato

    • II-ter co.: si considera presente l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad un’altra udienza, non compare alle successive e nei casi in cui l’imputato ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.

    Art. 79 c.p.p.

    fermo restando che la costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare, si specifica ora che tale termine è individuato prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (il termine è stabilito a pena di decadenza).

    Art. 78 c.p.p.

    introdotto I-bis co. volto a facilitare la costituzione mediante sostituzione —> “il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’art. 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’art. 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione”.

    Art. 24- bis c.p.p.

    facoltà del giudice di rimettere, anche d’ufficio, la questione concernente la competenza per territorio alla Corte di cassazione. In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rimette gli atti alla Corte di cassazione insieme agli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori. Se la Corte di cassazione dichiara l’incompetenza —> trasmissione degli atti al PM presso il giudice competente, l’estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice rimettente, a quello competente (se diverso), ai PM presso i medesimi giudici e alle parti private. Il termine entro il quale il giudice può disporre il rinvio è prima della conclusione dell’udienza preliminare.

    La parte che ha eccepito l’incompetenza territoriale, senza chiedere contestualmente la remissione della decisione alla Corte di cassazione, decade dalla possibilità di riproporre l’eccezione nel corso del procedimento.

    Art. 421 c.p.p.

    I, I-bis co.: conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e prima della discussione, il giudice, se rileva che la richiesta di rinvio a giudizio non presenta un’enunciazione chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con i relativi artt., sentite le parti, invita il PM a riformulare l’imputazione.

    Se il PM riformula:

    • imputato presente (anche da remoto): l’imputazione modificata va inserita nel verbale di udienza e contestata all’imputato

    • imputato non presente: il giudice sospende il processo e rinvia a nuova udienza, disponendo la notifica del verbale con la nuova imputazione entro un termine non inferiore a 10 gg dalla data della nuova udienza.

    Se il PM non riformula —> il Giudice, sentite le parti, dichiara anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al PM.

    Art. 423 c.p.p. (modifica dell’imputazione, articolo riformato)

    Se emerge che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicate nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o la definizione giuridica non è corretta —> il Giudice invia il PM a modificare.

    Se il PM modifica l’imputazione —> si segue art. 421, I-bis co. c.p.p.

    Se il PM non modifica o se la difformità permane —> il Giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al PM.

    Art. 422 c.p.p.

    Nel caso in cui il Giudice abbia disposto l’assunzione di una prova di cui appare e evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere, è possibile disporre che l’esame si svolga a distanza se vi è una particolare disposizione di legge che lo prevede o se comunque le parti vi consentono.

    Art. 425 c.p.p.

    Il giudice formula sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

    Art. 428 c.p.p.

    • III-quater co.: sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative sia alle contravvenzioni punite con l’ammenda o con pena alternativa sia i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa

    Art. 429 c.p.p.

    • lett. d bis): il decreto deve contenere l’avviso all’imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

    • lett. f): il decreto deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento.

    è stato soppresso il c. 4 laddove si prevedeva la notifica all’imputato contumace/ imputato e persona offesa non presenti alla lettura del provvedimento di cui all’art. 424, I co. almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio.

    Entrata in vigore: 30.12.22.

  • solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che l’imputato è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole.

    Art. 420 c.p.p.

    • II- ter co.: l’imputato si ritiene presente, oltre alle ipotesi tradizionali, qualora abbia richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso a un procedimento speciale o sia rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la scelta di un procedimento speciale.

    Art. 420- bis c.p.p.

    l’imputato è ha conoscenza del procedimento quando:

    • è stato citato a comparire a mani proprie o con notifica avvenuta a mani di persona espressamente delegata dall’imputato al ritiro dell’atto

    • ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., ha rinunciato espressamente a farlo valere

    • la conoscenza della pendenza del processo può ritenersi effettivamente esistente perché accertata in base a un complesso di elementi rimessi alla valutazione del giudice (modalità della notifica, circostanze del caso concreto, casi di volontaria sottrazione alla conoscenza: latitanza per la quale si prevede che si proceda sempre in assenza).

    Laddove non sussistano i presupposti per procedere in assenza dell’imputato, prima di avviare la procedura dell’art. 420-quater c.p.p., il GUP deve disporre ulteriori ricerche finalizzate alla notificazione a mezzo della PG dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del verbale dell’udienza, dal quale risulta la data del rinvio.

    Se prima della decisione l’imputato compare il giudice revoca sempre, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza e, solo nel caso di erronea dichiarazione di assenza o in presenza di precisi presupposti che è onere dell’imputato dimostrare, restituisce l’imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

    Art. 420-ter c.p.p.

    assenza alla prima udienza o alle successive: l’impedimento viene in considerazione solo dopo che si è verificata la regolarità della notifica.

    • se l’impedimento sussiste alla prima udienza —> si esclude che debba sempre essere disposta una nuova notificazione dell’avviso di cui all’art. 419, I co. c.p.p. (già utilmente e correttamente notificato), si prevede solo un formale avviso all’imputato della nuova udienza.

    Art. 484 c.p.p.

    si elimina la disciplina che prevedeva la verifica dell’assenza sia in udienza preliminare sia alla successiva prima udienza fissata per il giudizio. Tale scelta è giustificata dal fatto che il momento in cui si incardina il rapporto processuale con l’imputato e si valuta la sua piena consapevolezza di essere sottoposto a un processo è, nei riti con l’udienza preliminare, l’udienza preliminare stessa. Laddove questa manchi la verifica dell’assenza viene effettuata in sede di dibattimento. Qualora, invece, l’udienza preliminare si sia svolta in sede dibattimentale troveranno applicazione solo le norme che riguardano il legittimo impedimento o l’allontanamento dell’imputato dall’udienza.

    Art. 489 c.p.p.

    • se l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420- bis c.p.p., il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare. Soluzione derogata nel caso in cui la nullità non sia eccepita dall’imputato presente (in questo caso possibilità di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto) e quando l’imputato fosse nelle condizioni di comparire in udienza preliminare

    • rimedio per i casi in cui risulta che, malgrado la valutazione del giudice fosse in quel momento corretta, in realtà mancava un’effettiva conoscenza della pendenza del processo o l’imputato non ha potuto addurre in tempo un impedimento —> Resta ferma la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza proprio perché si è correttamente proceduto in assenza.

    Entrata in vigore della disciplina: 30.12.2022. Nei processi pendenti all’entrata in vigore del decreto quando è già stata pronunciata ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del c.p.p. e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. precedenti.

  • Quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell’imputato, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere, stabilendo che fino alla scadenza del doppio dei termini di cui all’art. 157 c.p.p, rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all’AG e questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento.

    Art. 420-quater c.p.p.

    • il destinatario della medesima non è imputato

    • con la pronuncia della sentenza si apre un periodo di ricerca del prosciolto, determinato nella misura del doppio dei termini stabiliti dall’art. 157 c.p.p. ai fini della prescrizione (la prescrizione resta sospesa per il tempo delle ricerche). Decorso tale periodo, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata, ponendo fine alle ricerche (la sentenza deve indicare la data di prescrizione di ciascun reato)

    • il destinatario della sentenza di non doversi procedere deve essere avvisato che il provvedimento sarà revocato e il processo riaperto. Il destinatario, grazie alla notifica della sentenza, conosce l’imputazione a suo carico, è informato della pendenza del processo, che il procedimento riprenderà il suo corso ed è già messo nelle condizioni di sapere la data in cui il procedimento riprenderà. Nella sentenza deve essere specificato che l’udienza per la prosecuzione del processo è da intendere sempre fissata: a) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se l’imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell’anno; b) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell’anno successivo, se l’imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell’anno.

    Effetti della sentenza di non doversi procedere sui provvedimenti cautelari, reali e personali: in deroga a quanto disposto dall’art. 300 c.p.p., le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere non perdono efficacia, se non quando la sentenza non è più revocabile e parimenti non perdono efficacia i provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo, fino a quando la sentenza non è più revocabile.

    Art. 420- quinquies c.p.p.

    Mentre le ricerche sono in corso, il giudice che ha pronunciato la sentenza deve assumere, a richiesta di parte, eventuali prove non rinviabili —> rinvio alla disciplina dell’incidente probatorio.

    Art. 420- sexies c.p.p.

    Nel caso in cui la polizia giudiziaria rintracci il destinatario della sentenza, procederà alla notifica della stessa, fornendo ulteriori info sulla riapertura del processo e dando avviso della data effettiva dell’udienza.

    Art. 132- ter disp. att. c.p.p.

    “I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'art. 420- quater del c.p.p., nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all’art. 598- ter, II co., del codice”.

    Art. 143- bis disp. att. c.p.p.

    “Quando il giudice emette la sentenza di cui all’art. 420- quater del codice, ne dispone la trasmissione alla locale sezione di PG, per l’inserimento nel Centro di elaborazione dati, di cui all’art. 8 della l. n. 121/1981, e successive modificazioni”.

    Art. 89 d.lgs. n. 150/2022: le nuove disposizioni relative alla disciplina della sentenza di non luogo a procedere trovano applicazione quando il procedimento era già sospeso prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e l’imputato non è ancora stato rintracciato.

    Nei procedimenti che proseguono secondo il “vecchio rito” si continua ad applicare la disposizione di cui all’art. 159, I co., n. 3 bis) c.p., in relazione all’effetto sospensivo del corso della prescrizione conseguente alla sospensione del procedimento per effettuare le ricerche.

    Per i procedimenti aventi ad oggetto reati commessi dopo il 18.10.2021 che, pur proseguendo con il “vecchio rito”, non godono del limite massimo della sospensione della prescrizione previsto dal regime precedenti, perché abrogato con la l. 134/2021 entrata in vigore il 19.10.2021, si fissa il limite massimo di durata della sospensione del corso della prescrizione introdotto con l’ultimo comma del nuovo art. 159. Discorso analogo per le ipotesi di sospensione già depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che il procedimento abbia ad oggetto reati commessi dopo il 18.10.2021.

  • nuova forma di udienza preliminare anche per i reati con esercizio dell’azione penale attraverso l’emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del PM. Si tratta di un’udienza in camera di consiglio con la sola partecipazione delle parti necessarie e interessate al singolo processo e con verbalizzazione sommaria.

    Art. 550 c.p.p.

    • I co.: rimane invariato e prevede la soglia generale dei delitti puniti fino a 4 anni di reclusione

    • II co.: ricomprende nuove ipotesi di reato, per es. i reati agli artt. 495 (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) e 646 c.p. (appropriazione indebita) per i quali non sarà più necessaria la celebrazione dell’udienza preliminare.

    Art. 552 c.p.p.

    nei casi all’art. 550 c.p., il PM esercita l’azione penale mediante emissione di decreto di citazione a giudizio, che dovrà contenere:

    • indicazione giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale

    • gli avvisi relativi alla facoltà di richiedere riti alternativi di cui agli artt. 438, 444 e 464 bis c.p.p. nei termini di cui all’art. 554- ter, II co. c.p.p.

    • l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Cancelleria del giudice

    • l’informazione della facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.

    Termine notifica decreto, a pena di nullità, almeno 60 giorni prima dell’udienza predibattimentale.

    Art. 553 c.p.p.

    il PM forma fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice immediatamente dopo la notificazione del decreto, unitamente al fascicolo di cui all’art. 416, II co. c.p.p. (ci sarà trasmissione di un duplice fascicolo: quello del dibattimento e quello delle indagini preliminari).

    Art. 554- bis c.p.p.

    • si svolge in camera di consiglio

    • richiede la partecipazione del PM e del difensore dell’imputato

    • prevede gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti e, qualora l’imputato non sia presente, l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 420 e ss. c.p.p.;

    • le questioni preliminari di cui all’art. 491 c.p.p. devono essere decise immediatamente e non potranno essere riproposte all’udienza dibattimentale. Nello stesso termine può essere disposto, d’ufficio o su richiesta di parte, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cass. per la decisione sulla competenza per territorio ai sensi del nuovo art. 24- bis c.p.p.

    • verifica da parte del giudice della possibilità di remissione della querela, qualora il querelante sia presente

    • il giudice, anche d’ufficio, verifica che l’imputazione rispetti i parametri di cui all’art. 552 lett. c) c.p.p., ossia che l’enunciazione del fatto e delle circostanze sia chiara e precisa e siano indicati gli artt. di legge violati

    • il giudice, sulla base degli atti del fascicolo, ha la facoltà di invitare il PM a formulare l’imputazione, nonché ad apportare le necessarie modifiche e, qualora il PM non vi provveda, con ordinanza dispone la restituzione degli atti

    • nel caso di modifica dell’imputazione da parte del PM, tale modifica viene inserita nel verbale e il verbale deve essere notificato all’imputato non presente almeno 10 gg prima della nuova udienza, con rinvio dell’udienza e sospensione del processo

    • il verbale è redatto in forma riassuntiva.

    Art. 554- ter c.p.p.

    Il GM dell’ud. predibattimentale, sulla base degli atti trasmessi dal PM, deve valutare se sussistano i presupposti per una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, come per es. se sussiste una causa che estingue il reato o per cui l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita.

    Il GM è chiamato a pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

    Ipotesi di rinvio dell’udienza predibattimentale nel caso in cui l’imputato e il PM concordino l’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 53 l. n. 689/1981 e la decisione non sia immediatamente possibile —> il GM potrà sospendere l’udienza e rinviarla (non oltre 60 gg) dando avviso anche all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.

    Art. 20- bis c.p.

    la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate in caso di condanna fino a 4 anni, il lavoro di pubblica utilità fino a 3 anni, la pena pecuniaria fino ad un anno.

    Ove non vi siano le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso, in un termine non inferiore a 20 gg, e dispone la restituzione del fascicolo formato ai sensi dell’art. 416, II co. c.p.p. al PM.

    Ai sensi dell’art. 554-quinquies c.p.p. la sentenza di non luogo a procedere può essere revocata dal giudice, su richiesta del PM, qualora sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova.

    Entrata in vigore disciplina: dal 30.12.2022 l’esercizio dell’azione penale da parte del PM nei casi di citazione diretta dovrà essere effettuato mediante il nuovo decreto di citazione dinanzi al giudice monocratico per l’udienza predibattimentale.

  • Art. 477 c.p.p.

    “quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richiesta di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere”.

    Art. 145 disp. att. c.p.p.

    “se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti PM e difensori, stabilisce il giorno in cui ciascuna parte deve comparire”.

    Art. 483 c.p.p.

    il verbale cartaceo è sostituito da quello telematico, sottoscritto dal PM che lo ha redatto e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

    Disciplina transitoria: le norme si applicano a partire dal 15esimo gg successivo alla pubblicazione dei regolamenti da adottarsi entro il 2023.

    Art. 484 c.p.p.

    applicazione nel dibattimento delle norme in materia di assenza, impedimento, non reperimento, ricerche dell’imputato e sospensione del processo. Nelle nuova disciplina si distingue se il procedimento è passato attraverso l’udienza preliminare o meno:

    • si: il processo prosegue con la posizione processuale dichiarata nell’udienza preliminare e si applica solo l’art. 420- ter c.p.p. (i casi in cui ad un’udienza vi sia l’impedimento a comparire dell’imputato o del difensore)

    • no: applicazione artt. 420, 420- bis, 420- ter, 420- quater, 420-quinquies e 420- sexies c.p.p.

    Art. 489 c.p.p.

    • l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell’udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni spontanee previste dall’art. 494 c.p.p.

    • se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420 c.p.p. il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare

    • se l’imputato fornisce la prova che l’assenza nel corso dell’udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dai primi tre commi art. 420- bis c.p.p. è rimesso nel termine per formulare le richieste di rito abbreviato e patteggiamento

    • la nullità è sanata se non eccepita dall’imputato presente; ma egli ha la facoltà di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto

    • la nullità non può essere rilevata/eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare

    • fuori dei casi di nullità, rimangono validi gli atti compiuti regolarmente; l’imputato è rimesso in termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto solo se prova di essersi trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto per caso fortuito/forza maggiore/altro legittimo impedimento o se fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo nei casi in ci si è proceduto per assenza volontaria e latitanza.

    Art. 493 c.p.p.

    “il PM, i difensori di parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato nell’ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi degli artt. 189 e 190, c. 1 c.p.p.”.

    Si tratta di una disciplina volta ad evitare un ingresso incontrollato di prove nel dibattimento e, quindi, appesantire l’istruttoria o impedire un’effettiva programmazione del lavoro.

    Art. 495 c.p.p.

    con la nuova disciplina, se il giudice muta nel corso del dibattimento, si deve ripartire dall’apertura del dibattimento; la parte può richiedere la rinnovazione delle prove assunte dal giudice precedente. Il nuovo giudice può:

    • rigettare la richiesta se il precedente esame è stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva

    • in mancanza della documentazione integrale, deve disporre l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel contraddittorio con la persona imputata

    • può disporre in ogni caso la rinnovazione dell’esame quando la ritenga necessaria sulla base delle specifiche esigenze.

    Non è chiaro se le parti possano o meno richiedere nuove prove ex art. 493 c.p.p., come prevedeva la sentenza Bajrami, ma l’interpretazione sistematica è in senso affermativo. Non è chiaro quali siano le specifiche esigenze (del giudice o delle parti) che motivano la rinnovazione anche della prova documentata.

    Disciplina transitoria: la legge prevede che la ripresa audiovisiva diventi obbligatoria solo decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto —> in mancanza della ripresa audiovisiva si riconosce il diritto della parte alla rinnovazione delle prove assunto solo dal omento in cui sorge l’obbligo di videoregistrazione, quindi dal 30.12.23.

    Art. 496 c.p.p.

    • II-bis co.: “salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l’esame dei testimoni, dei periti, del CT, delle persone indicate nell’art. 210 c.p.p. e delle parti private si svolga a distanza”.

    Art. 501 c.p.p.

    deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche (per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato) nel termine di 7 gg prima dell’udienza. Nessuna sanzione per il deposito tardivo/omesso.

    La facoltà di periti e CT di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni si estende alle relazioni depositate ai sensi dei nuovi cc. I-bis e I-ter.

    Art. 510 c.p.p.

    • IIco.: l’ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell’esame, riproducendo integralmente in forma diretta le domande e le risposte delle persone esaminate

    • II-bis co.: gli esami sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione/di personale tecnico

    III-bis co.: la trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al II-bis co. è disposta solo se richiesta dalle parti.

    Art. 519 c.p.p.

    in caso di nuove contestazioni l’imputato può chiedere la definizione del processo ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. o 458 e ss. c.p.p. e tale facoltà può essere esercitata nell’udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione. Due interventi:

    • intervento “informativo” all’art. 519, I co., c.p.p.: enuncia gli avvisi che il giudice dà all’imputato in caso di modifica dell’accusa

    • intervento “attributivo” del potere all’art. 519, II co., c.p.p.: contiene i poteri che competono alla parte in caso di nuova contestazione (chiedere termine a difesa, nuove prove, procedimenti speciali).

    Art. 520 c.p.p.

    • I co.: quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt. 516 e 517 c.p.p. all'imputato che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il PM chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, con l’avvertimento che entro l’udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p. o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove

    • II co.: In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell’art. 519 cc. II e III c.p.p.

    La nuova disciplina è applicabile a partire dal 30.12.22, mentre l’art. 510 c.p.p. si applicherà a decorrere da un anno dall’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e l’art. 483 c.p.p. dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti da adottarsi entro il 2023.

  • Art. 20 bis c.p. e art. 53 l. 689/1981

    disciplinate dal capo III l. n. 689/1981, sono:

    • semilibertà sostitutiva

    • detenzione domiciliare sostitutiva

    • lavoro di pubblica utilità sostitutivo

    • pena pecuniaria sostitutiva.

    Semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiore a 4 anni.

    Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiore a 3 anni.

    La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiore a un anno.

    Sono abrogate la semidetenzione e la libertà controllata, sostituite dalla semilibertà e dalla detenzione domiciliare sostitutive (applicate dal giudice di sorveglianza).

    I LPU sono stati introdotti quale sanzione sostitutiva generalizzata, non più applicabile soltanto a determinate fattispecie, ma per tutti i reati per i quali sia stata irrogata una pena non superiore 3 anni.

    La riforma consente che anche il GIP, in sede di emissione del decreto penale di condanna, su richiesta dell’indagato o del condannato, possa sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità.

    Art. 459, III-bis e III- ter co. c.p.p.

    criteri di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria in sede di emissione del decreto penale di condanna e possibilità per il condannato, nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva, di proporre istanza di sostituzione con i LPU.

    La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata in caso di pena detentiva fino a 1 anno.

    Art. 53 l. 689/1981

    ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si deve tener conto degli aumenti determinati ai sensi dell’art. 81 c.p. per concorso formale di reati e continuazione.

    Art. 55 l. 689/1981

    semilibertà sostitutiva. Obbligo di permanenza di almeno 8 ore in istituto di pena e, per il restante tempo, impegno del condannato in attività risocializzanti (studio, lavoro, formazione…), secondo un programma concordato con l’UEPE.

    Art. 56 l. 689/81

    detenzione domiciliare sostitutiva. Obbligo di permanenza nel luogo di dimora/luogo di cura/comunità/casa famiglia, per non meno di 12 ore al giorno, tenuto conto delle esigenze familiari/studio/lavoro/formazione/salute, con facoltà per il condannato di allontanarsi dal domicilio per almeno 4 ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle indispensabili esigenze di vita/salute.

    La detenzione domiciliare può essere rafforzata con la previsione di procedure di controllo con mezzi elettronici/strumenti tecnici, qualora ritenuti necessari dal giudice. L’installazione di tali dispositivi non può tardare l’esecuzione della pena.

    Art. 67 l. 689/81

    vietata l’applicazione delle misure alternative ai condannati con pene sostitutive, salvo quanto previsto nell’art. 47, III-ter co. ord. pen., che prevede che con l’applicazione della semidetenzione o semilibertà sostitutive non vi sarà possibilità di chiedere l’affidamento in prova se non nei casi in cui il condannato “dopo l’espiazione di almeno metà della pena, abbia serbato un comportamento tale per cui l’affidamento in prova appaia più idoneo alla rieducazione del condannato e assicuri comunque la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”.

    Art. 59 l. 689/81

    i reati ostativi alla concessione di misure alternative alla detenzione di cui all’art. 4- bis l. ord. pen. precludono la sostituzione della pena.

    LPU:

    • non retribuiti

    • il lavoro deve essere svolto di regola nella regione in cui risiede il condannato

    • la prestazione deve consistere in non meno di 6 e non più di 15 ore di lavoro settimanale, tuttavia se il condannato lo richiede, il giudice lo può ammettere un tempo maggiore, non superiore alle 8 ore giornaliere

    • un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro

    • in caso di risarcimento del danno/eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, è prevista la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria

    • modalità di svolgimento: decreti del Ministro della giustizia 26.3.2001 e 8.6.2015 n. 88.

    Art. 593 c.p.p.

    non appellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva dei LPU (ricorribili solo per Cass.).

    Art. 56- quater l. 689/81

    pena pecuniaria sostitutiva. L’ammontare viene determinato dal giudice individuando il valore giornaliero e moltiplicandolo per i giorni di pena detentiva (non inferiore a 5 euro e non superiore a 2500 euro tenendo conto del reddito). Possibilità di pagamento rateale (art. 133- ter c.p.), salva la possibilità di estinguere la pena in un unico pagamento.

    Art. 57 l. 689/81

    durata delle pene sostitutive.

    • semilibertà e detenzione domiciliare: stessa durata della pena detentiva irrogata

    • LPU: durata corrispondente alla pena detentiva secondo i parametri di ragguaglio dell’art. 56-bis.

    Art. 58 l. 689/81

    il giudice ha potere discrezionale sulla scelta della pena detentiva ma deve motivarla (gravità del reato, capacità a delinquere, età, salute fisica e psichica…).

    Art. 59 l. 689/81

    divieto di applicazione di una pena sostitutiva per chi:

    • ha commesso il reato per cui si procede entro 3 anni dalla revoca della pena sostitutiva o ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle pene sostitutive —> possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata

    • non abbia proceduto al pagamento di una pena pecuniaria, anche sostitutiva, nei precedenti 5 anni. Sono salvi i casi di conversione per insolvibilità del condannato di cui agli artt. 71 e 103 della l. 689/81

    • sia sottoposto a misura di sicurezza personale, salvi i casi di parziale incapacità di intendere e di volere

    • sia imputato di uno dei reati per i quali non è consentita l’applicazione dei benefici penitenziari, salvo il riconoscimento della circostanza di cui all’art. 323- bis c.p.

    NB. Alla pena sostitutiva non è applicabile la sospensione condizionale della pena, ma può essere concessa la non menzione.

    Art. 545 bis c.p.p.

    disciplina la fase applicativa delle pene sostitutive, prevedendo la possibilità, per il giudice della cognizione, di sostituire la pena irrogata a seguito della lettura del dispositivo di condanna:

    • subito dopo la lettura del dispositivo della sentenza che applica una pena detentiva non superiore a 4 anni, dandone avviso alle parti. Per le pene sostitutive diverse dalla pecuniaria, l’imputato deve acconsentire alla sostituzione con una pena diversa da quella pecuniaria. Per la pena pecuniaria è sufficiente la sussistenza delle condizioni materiali per l’adempimento

    • se il giudice non può decidere immediatamente, avvisate le parti e raccolto il consenso dell’imputato, dispone la sospensione del processo e la fissazione di un’apposita udienza non oltre 60 gg, con avviso alle parti e all’UEPE competente. All’udienza fissata per la decisione della sostituzione della pena detentiva, il giudice (lo stesso che disposto la condanna) deciderà se e come sostituire la pena detentiva, avendo acquisito dall’UEPE o dalla PG tutti gli elementi utili per individuare il trattamento sanzionatorio più adeguato. Se il giudice ritiene di sostituire —> integra il dispositivo; se il giudice ritiene di non poter sostituire —> conferma il dispositivo.

    Esecuzione pene sostitutive

    art. 62 l. 689/81: l’esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare viene curata dal magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato, a seguito della trasmissione della sentenza a cura del PM.Il magistrato di sorveglianza procede, previa verifica dell’attualità delle prescrizioni, entro 45 gg dalla ricezione della sentenza e provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessari, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena.

    Art. 63 l. 689/81: esecuzione LPU, in cui sono coinvolti per la consegna del provvedimento all’imputato, l’ingiunzione al rispetto delle prescrizioni e la verifica del rispetto delle stesse, l’ufficio di pubblica sicurezza o il comando dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui risiede il condannato o l’ufficio di esecuzione penale esterna.

    L’UEPE è tenuto a relazionarsi periodicamente col giudice che ha applicato pena sostitutiva e, all’esito dei lavori dovrà dichiarare eseguita la pena, estinto ogni altro effetto penale e revocare la confisca.

    Art. 64 l. 689/81: modalità per la modifica delle prescrizioni. Competenza del magistrato di sorveglianza in relazione alle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, del giudice che ha applicato la pena sostitutiva in relazione ai LPU.

    Art. 70 l. 689/81: esecuzione pluralità pene sostitutive concorrenti.

    Artt. 71, 102, 103 l. 689/81: esecuzione pena pecuniaria sostitutiva con rinvio all’art. 660 c.p.p.

    Art. 66 l. 689/81: revoca delle sanzioni sostitutive disposta dal giudice/magistrato di sorveglianza in caso di mancata esecuzione della pena sostitutiva/violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, con conversione della parte residua nella pena sostitutiva più grave/pena sostituita.

    Art. 71 l. 689/81: il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva determina la conversione in semilibertà/semidetenzione sostitutiva, salvo l’inadempimento sia dovuto alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, in questo caso conversione il LPU o detenzione domiciliare sostitutiva.

    Art. 72 l. 689/81: responsabilità penale del condannato alla semilibertà/detenzione domiciliare che si allontani dall’istituto di pena o dal domicilio per più di 12 ore senza giustificato motivo. Mancata prestazione presso il luogo di svolgimento LPU/abbandono —> reclusione fino ad un anno.

    Entrata in vigore

    • procedimenti I e II grado: 30.12.22

    • Cassazione: termine di 30 gg dall’irrevocabilità della sentenza per la proposizione al giudice dell’esecuzione, da parte del condannato a pena non superiore a 4 anni, di istanza di applicazione e di una pena sostitutiva.

  • Esclusa l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, delle sentenze di condanna qualora sia stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del LPU.

    Esclusa la rinnovazione dell’istruzione finalizzata alla rivalutazione della prova dichiarativa nei casi di abbreviato in cui non vi sia stata integrazione probatoria.

    Art. 442, II-bis co. c.p.p.

    in caso di mancata impugnazione dell’imputato e del suo difensore contro la sentenza di condanna pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di 1/6 dal giudice dell’esecuzione.

    EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA’ DELL’AZIONE PENALE AI SENSI DELL’ART. 344- BIS C.P.P. (superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione con l’azione civile esercitata nel processo penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata):

    1. art. 578 c.p.p.: condanna alle restituzioni o al risarcimento a favore della parte civile: il giudice dell’impugnazione rinvia per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado e il sequestro conservativo mantiene i propri effetti

    2. 578- ter c.p.p.: azione penale improcedibile —> confisca comunque obbligatoria. Beni in sequestro di cui è stata disposta confisca —> il giudice di appello/Cass. dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto/procuratore nazionale antimafia e terrorismo competente a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II d.lgs. 159/2011 (il sequestro cessa di avere effetto se, entro 90 gg dall’ordinanza non è disposto il sequestro ai sensi dell’art. 20 o 22 d.lgs. 159/2011).

    Art. 573, I-bis c.p.p.

    quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili il giudice dell’impugnazione se l’impugnazione non è inammissibile rinvia per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado. Sono utilizzabili le prove acquisite nel processo penale. Il sequestro conservativo mantiene i propri effetti.

    Art. 581 c.p.p. (forma dell’impugnazione, articolo riformato)

    Art. 582 c.p.p. (presentazione dell’impugnazione, articolo riformato)

    • l’appello è inamissibile per mancanza di specificità dei motivi quando non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione

    • con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio

    • imputato assente: con l’atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, la dichiarazione/elezione domicilio dell’imputato per la notifica del decreto di citazione a giudizio

    • deposito telematico obbligatorio per i difensori, le parti private possono presentarlo anche in forma analogica personalmente/a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

    • imputato assente: i termini di impugnazione del difensore sono aumentati di 15 gg

    • rinnovazione dell’istruzione dibattimentale limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di I grado (dibattimento o abbreviato con integrazione)

    • rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 303, III-ter co. anche quando l’imputato ne fa richiesta ai sensi dell’art. 604 cc. V-ter e V-quater. Nel giudizio di I grado se si è proceduto in assenza dell’imputato ai sensi dell’art. 420- bis, III co. c.p.p., la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell’art. 190- bis c.p.p. .

    Sentenze inappellabili:

    • sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva LPU

    • sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa

    • sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena dell’ammenda pecuniaria o con pena alternativa.

    TRATTAZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO

    • udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti (art. 598- bis c.p.p.): trattazione ordinaria, cioè quella prevista salvo che sia diversamente stabilito e salva l’istanza di partecipazione dell’appellante/dell’imputato/del suo difensore. Fino a 15 gg prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e le parti possono presentare nuovi motivi, memorie e, fino a 5 gg prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso è immediatamente depositato in cancelleria ed equivale a lettura. Il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza

    • udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti (art. 598- bis c.p.p.): partecipazione richiesta dalle parti o disposta d’ufficio dalla Corte d’appello. L’appellante/imputato/difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, entro 15 gg dal decreto di citazione/avviso della data per l’appello. La parte privata può presentare la richiesta solo a mezzo difensore. La corte può disporre d’ufficio di procedere con la partecipazione delle parti (quando si deve procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a norma dell’art. 603, V co. c.p.p.).

    Art. 599 c.p.p.

    se l’udienza si svolge con la partecipazione delle parti le forme sono quelle previste dall’art. 127 c.p.p., nei casi previsti dalla legge, quando l’appello ha ad oggetto sentenza pronunciata in abbreviato o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, giudizio di comparizione fra circostanze, applicabilità circostanze generiche, sanzioni sostitutive, sospensione della pena o non menzione.

    Art. 602 c.p.p.: udienza pubblica.

    Art. 604, V-bis, V-ter, V-quater c.p.p.: assenza dell’imputato.

    Art. 599 bis c.p.p. (concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, articolo riformato) —> modalità di procedere

    Prima della camera di consiglio della Corte d’appello le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello con rinuncia agli altri eventuali motivi.

    La dichiarazione e la rinuncia sono presentate, a pena di decadenza, entro 15 gg dall’udienza.

    • III co.: “quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis c.p.p., la Corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza”

    • III-bis co.: “quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio”.

    Art. 601 c.p.p. (atti preliminari al giudizio, articolo riformato)

    Art. 611 c.p.p. (procedimento in cassazione, articolo riformato)

    • si incentiva la celebrazione davanti alla Corte di cassazione in camera di consiglio con contraddittorio cartolare

    • rinvio pregiudiziale per la decisione competenza territorio.

    Rito camerale non partecipato:

    • contraddittorio scritto senza presenza difensori, salva la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata

    • la Corte può disporre, anche in assenza di richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata

    • se la Corte intende dare al fatto una definizione giuridica diversa —> contraddittorio nelle forme previste dall’art. 611, II-sexies co. c.p.p.

    Art. 623, I co. lett. b) bis c.p.p.

    “se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’art. 604, c. V- bis c.p.p., la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall’art. 604, c. V- ter c.p.p., al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo risulti che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata”.

    Art. 24- bis c.p.p. (rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, articolo nuovo)

    • prima della conclusione dell’udienza preliminare

    • se manca l’udienza preliminare, entro il termine di cui all’art. 491, I co. c.p.p.

    • entro il medesimo termine la parte può riproporre l’eccezione e la richiesta di rinvio pregiudiziale proposta e non accolta in sede di udienza preliminare

    • la parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione della Corte, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento

    • il rinvio pregiudiziale può essere disposto d’ufficio dal giudice

    • il giudice pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte gli atti necessari alla risoluzione della questione, con indicazione parti e difensori

    • la Corte decide in camera di consiglio secondo le forme previste dell’art. 127 c.p.p. e, se dichiara incompetenza del giudice procedente, ordina la trasmissione degli atti al PM presso il giudice competente

    • l’estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, al PM presso i medesimi giudici e alle patti private

    • il termine di cui all’art. 27 c.p.p. decorre dalla comunicazione dell’estratto della sentenza.

    RIMEDI PER L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO —> introduzione TITOLO III BIS composto dall’art. 628- bis c.p.p.

    • soggetti legittimati: il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza che ha proposto ricorso per l’accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla convenzione

    • Oggetto della domanda: revoca sentenza penale/decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del condannato e della persona sottoposta a misura di sicurezza. Disporre riapertura del procedimento o adozione provvedimenti necessari a eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla CEDU

    Accoglimento CEDU —> assume provvedimenti necessari a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, anche disponendo la revoca della sentenza/decreto penale di condanna.

    Non accoglimento CEDU —> trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione o riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e statuizione degli atti che conservano efficacia nel processo in precedenza svoltosi.

    Art. 629- bis c.p.p. (rescissione del giudicato)

    • presupposti: mancano le condizioni per attivare il rimedio per l’esecuzione delle decisioni della CEDU

    • soggetti legittimati: il condannato/la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti i sia proceduto in assenza qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420- bis c.p.p. e non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, ma abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza

    • giudice competente: Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento

    • termini: a pena di inammissibilità, la domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato/da difensore munito di procura speciale entro 30 gg dal momento dell’avventa conoscenza della sentenza. La Corte provvede ai sensi dell’art. 127 c.p.p. e se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase/grado in cui si è verificata la nullità.

    In tema di revisione si applicano gli artt. 635 e 640 c.p.p.

  • Programma a cui la vittima del reato e gli altri soggetti appartenenti alla comunità possono accedere gratuitamente, volto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale (mediatore).

    Programma a cura del Centro per la giustizia riparativa istituito presso gli enti locali.

    All’interno della Corte d’appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa, la quale individua uno o più enti locali cui affidare l’istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa.

    Si può accedere per tutte le fattispecie di reato a prescindere dalla gravità.

    Si può accedere al programma in ogni stato e grado del procedimento penale.

    Il giudice può disporre l’invio dell’imputato e della vittima del reato al centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di giustizia riparativa con ordinanza (nel corso delle indagini preliminari provvede il PM con decreto motivato):

    • d’ufficio

    • su richiesta dell’imputato (personalmente o a mezzo procuratore speciale)

    • su richiesta della vittima (personalmente o a mezzo procuratore speciale)

    In ogni caso prima dell’invio deve sentire parti e difensori mentre la vittima solo se lo ritiene necessario.

    Il giudice dispone il rinvio:

    • quando lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede

    • quando non comporti un pericolo concreto per gli interessi e per l’accertamento dei fatti.

    Al termine del programma il giudice acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore con la descrizione delle attività svolte e l’esito riparativo raggiunto. Il mediatore comunica all’AG procedente la mancata effettuazione del programma, l’interruzione o il mancato raggiungimento di un esito riparativo.

    Nel caso di reato perseguibile a querela soggetta a remissione e in seguito all’avviso 415 bis c.p.p. il giudice può disporre l’invito, in esito alla valutazione, su richiesta dell’imputato, sospendendo il procedimento per un max di 180 gg.

    Giudice competente:

    • GIP a seguito dell’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, finché il decreto unitamente al fascicolo non viene trasmesso al giudice

    • giudice che ha emesso la sentenza dopo la pronuncia della sentenza, finché il fascicolo del dibattimento non è stato trasmesso

    • giudice che ha emesso il provvedimento impugnato durante la pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione.

    Valutazione:

    1. se non è stato svolto/interrotto/non si è raggiunto esito riparativo —> non si producono effetti sfavorevoli nei confronti dell’autore del reato

    2. esito riparativo —> il giudice lo valuta anche ai fini dell’art. 133 c.p.

    • come circostanza attenuante della pena

    • ai fini della sospensione condizionale della pena

    • come remissione tacita della querela.

    Attuazione: entro sei mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 150/22 (30.12.22).